News: La sindrome ansioso depressiva giustifica l’assenza da casa nelle ore di reperibilità-151210

Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sent. del 21.10.2010, n. 21621

La sindrome ansiono depressiva giustifica l’assenza da casa nelle ore di reperibilità, chi soffre di tale "stato patologico" non è obbligato alla reperibilità.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza nr. 21621  del 21 ottobre 2010 ha stabilito che la sindrome ansioso depressiva rappresenta uno stato patologico importante e particolare tale da giustificare il fatto che il lavoratore malato non si trovi a casa nelle ore di reperibilità, per tale motivo, il datore di lavoro non può utilizzare questa motivazione (la mancata presenza nelle ore di riperibilità) per il licenziamento.

La sentenza stabilisce che una ditta di Taranto non poteva licenziatare la sua dipendente in malattia per sindrome ansioso-depressiva perché non trovata a casa per il primo controllo del medico fiscale.

Tale giudizio era già stato formulato dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1 giugno 2007, la quale riteneva che:

  • … tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso – documentalmente provato – di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;

 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Datore di lavoro e confermato il reintegro della dipendente con queste ragioni:

 

  • … per quanto riguarda l’ assenza da casa  in orario di reperibilità la Corte accoglie le ragioni della signora che si era giustificata dichiarando di dover essere andata dal medico per un disturbo urgente sopravvenuto … 

  •     …. la società ricorrente ha trascurato la gravità dello stato patologico a carico a carico della C. e le sue manifestazioni … tutte richiedenti specifici trattamenti terapeutici anche urgenti … 

  • … ribadendo che , come altre volte già deliberato  ”in casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”….

In conclusione, una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.

Nel mondo del lavoro i rischi psico-sociali stanno assumendo sempre maggiore importanza, stress lavoro correlato, burnout, valutazione e prevenzione del disagio psico-sociale e mobbing sono termini sempre più presenti e chiedono, alle persone coinvolte (datori di lavoro, dipendenti, RLS, RSPP), un’informazione ed una conoscenza sempre maggiore, adeguata ed all’altezza delle responsabilità richieste per gestire ed affrontare tali rischi ed effettuare una corretta valutazione e mettere in atto efficai azioni preventive.

Corte di cassazione,  sentenza nr. 21621 della Sezione Lavoro (formato PDF)