L’assistenza del consulente psicologo: la normativa
L’assistenza del consulente psicologo: La normativa
Su autorizzazione dell’autrice Dott.ssa Chiara Vercellini, tratto da http://www.psicologiagiuridica.com/
L’incarico professionale, i termini e il mandato
L’art. 327bis fa riferimento all’incarico professionale, sancendo, attraverso il primo comma che il difensore (sia di fiducia che d’ufficio) ha la facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nel rispetto delle forme e degli scopi indicati dalle disposizioni contenute nel titolo VI bis del libro V del codice.
Il secondo comma, invece, stabilisce che questo incarico può aver luogo in ogni stato e grado del procedimento ed, esaurito il processo, in fase di esecuzione penale e per promuovere un giudizio di revisione.
Il terzo comma, infine, specifica che il difensore ha la possibilità di delegare, con apposito incarico, l’attività di indagine difensiva, o parte di essa, ad un suo sostituto, ad un investigatore privato autorizzato o, nel caso siano necessarie specifiche competenze, ad un consulente tecnico.
È certo, però, che l’unico soggetto titolare del diritto alle investigazioni rimane il difensore, avendo la responsabilità per la direzione e il controllo delle indagini difensive, anche quando queste vengono svolte da suoi incaricati (Triggiani, La l. 7 dicembre 2000 n. 397: prime riflessioni, in Cass. pen. 2001, 2274).
Infine, data la genericità dell’ art 327bis, che parla semplicemente di “assistito”, si può affermare che tutte le parti private nel processo penale possono avvalersi delle investigazioni difensive.
Sempre il comma 1 del citato articolo, prevede che l’avvocato difensore, che intenda svolgere indagini a favore del proprio assistito, debba essere officiato da quest’ultimo con un apposito mandato, risultante da atto scritto. Non vengono, però, richieste particolari formalità per il rilascio di tale mandato e non vengono prescritte speciali indicazioni riguardo il suo contenuto.
Il mandato, pertanto, dovrà essere rilasciato nel rispetto dell’art. 96 c.p.p., cioè con atto sottoscritto dall’assistito.
Dovrà essere trasmesso all’autorità giudiziaria a cura del difensore; oppure, la nomina potrà risultare dal verbale dell’attività compiuta dall’autorità giudiziaria, dinnanzi alla quale il difensore è stato nominato, verbalmente, dall’interessato.
Il comma 2 dell’art. 391nonies (Attività investigativa preventiva), inoltre, prevede che, nel caso in cui sussista l’eventualità che si instauri un procedimento penale, l’avvocato ha facoltà di svolgere indagini preventive, avendo ricevuto apposito mandato dal proprio cliente.
Tale mandato viene rilasciato dall’interessato con la sottoscrizione autenticata e con l’indicazione del difensore nominato e dei fatti ai quali la nomina si riferisce.