Premessa: l’Ordine degli psicologi della Lombardia (OPL) ha avviato un’iniziativa tesa a favorire la trasparenza dell’offerta formativa e la standardizzazione dei criteri di valutazione della stessa da parte degli psicologi che intendono formarsi alla psicoterapia.
Il punto critico sta tuttavia nel paragrafo d.8 della “carta etica” nel quale si dice che:
“Le Scuole di Psicoterapia s’impegnano a non organizzare corsi che insegnino strumenti o tecniche peculiari della professione psicologica (colloquio psicologico, test, assessment, ecc.) ad allievi privi dell’abilitazione alla professione di Psicologo e/o Medico chirurgo. Si impegnano altresì a non rilasciare titolo o altra attestazione relativa a professione intellettuale non regolamentata dalla vigente normativa”.
Questo significa che:
- Le scuole che erogano corsi di counseling (ma anche insegnamenti a mediatori familiari, psicopedagogisti, volontari, operatori sociosanitari etc.) si troveranno automaticamente escluse dall’elenco delle scuole che l’OPL ritiene “etiche”. In pratica cadranno nella categoria delle “non etiche” con evidente e grave danno all’immagine delle scuole stesse. Questo nonostante siano un’alta percentuale le scuole impegnate a dare corsi in tal senso con indubbio vantaggio per la società civile nel suo insieme.
L’impostazione della “Carta etica” si fonda sul presupposto enunciato all’art. 21 del codice deontologico degli psicologi che raccomanda il divieto di fare formazione in scienze psicologiche a non-psicologi: Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Come procedere: in conclusione, nonostante l’art 33 della Costituzione stabilisca che “Le arti e le scienze sono libere e libero n’è l’insegnamento”, la sentenza stabilisce che tale insegnamento possa essere perseguito (fino alla radiazione dall’albo, si dice espressamente) di fronte alla possibilità che tale insegnamento venga utilizzato da non-psicologi per adempiere a funzioni riservate agli psicologi laddove, tuttavia, si precisa come tali funzioni non sono state ancora definite (da 20 anni dalla data della pubblicazione della Legge 56/89) in quanto “atti tipici” da tutelare (come ad esempio i test) distinguendoli da quei comportamenti che non possono definirsi tali.
A seguito di un’approfondita consultazione alcuni Ricorrenti sono giunti, anche su indicazioni del Legale avv. Angiolini, a ritenere che vi fossero ampi margini per un ricorso per perseguire una strategia coerente ed efficace per:
- Tutelare gli psicologi (dalla minaccia di denunce sino alla radiazione dall’Albo) che abitualmente svolgono attività d’insegnamento di elementi di psicologia a non-psicologi (insegnanti, mediatori familiari, counselors, operatori socio-sanitari etc.)
- Tutelare i counselors nel loro diritto di ricevere un’adeguata formazione professionale (che nessuna legge impedisce) e che, nell’attuale regime normativo, potrebbe tranquillamente essere svolta da medici ma anche da counselors con meno qualifiche professionali degli psicologi con conseguente discapito del livello formativo dei counselors.
- Tutelare le scuole di formazione nella psicoterapia che vengono discriminate nel non poter comparire nella lista promossa dall’OPL come aderenti al “codice etico”e che risulterebbero paradossalmente svantaggiate nella formazione nel counseling di fronte alle scuole che non utilizzano psicologi per i corsi di formazione nel counseling.
Si è ritenuto quindi di dover procedere a testa alta nella formazione in tali ambiti e difendendo la legittimità dei due ambiti professionali:
-
- uno fortemente professionalizzato come la psicoterapia che richiede una formazione che la legge limita a laureati in psicologia e/o medicina,
- ed uno che abilita allo svolgimento d’attività collegate alla “relazione di aiuto” svolte da persone che ne siano motivate e che posseggano i requisiti previsti dalla Associazione Europea di Counseling a cui aderiscono le associazioni di categoria della maggior parte dei paesi europei
Le differenziazioni tra le due professioni (come architetti e geometri, dentisti ed odontoiatri, etc.) debbono trovare una soluzione adeguata in ambito legislativo che definisca gli “atti tipici” delle singole professioni e non nelle aule dei tribunali a seguito di incriminazioni legali in modo totalmente anacronistico rispetto alla realtà di altri paesi civili.
La difesa della figura del counselor e del suo diritto a ricevere un’adeguata formazione non implica in nessun modo disattenzione per le difficoltà d’inserimento lavorativo degli psicologi la quale, va tuttavia affrontata con politiche di promozione coraggiosa ed efficace per le quali si è fatto sino ad ora ben poco.
Differenze tra il counseling e la psicoterapia.
Da un punto di vista epistemologico il counseling si differenzia dalla psicoterapia per:
- l’adozione di un metodo diverso da quelli riferiti a “medico-paziente” propri dei modelli psicoterapeutici;
- la definizione dell’obiettivo concreto e del contesto spazio-temporale della relazione counselor-cliente;
- l’esclusione della patologia come settore d’intervento.
La consulenza alla persona/counseling si differenzia dalla psicoterapia perché interviene in quelle situazioni che non richiedono una ristrutturazione profonda della personalità, ma che consentono di attivare nella persona che ne fa richiesta tutte le risorse per trovare la soluzione a problematiche di diversa natura che la persona intende affrontare.
A differenza del paziente nella psicoterapia, il cliente nel counseling non ha bisogno di essere curato né aiutato a superare una sofferenza psicologica, ma si avvale delle competenze del counselor come sussidio delle capacità che già possiede in modo da conseguire gli obiettivi che desidera, nei modi e nei tempi che gli sono consoni.
Schema: Aree di applicazione.