Etichettatura dei prodotti alimentari biologici e garanzie per i consumatori

Etichettatura dei prodotti alimentari biologici e garanzie per i consumatori

 

La garanzia che ci troviamo di fronte ad un prodotto alimentare biologico, ci viene data dall’etichettatura. Da mero elemento decorativo, qual era inizialmente, l’etichetta costituisce oggi un oggetto di particolare importanza nella circolazione dei prodotti alimentari. A livello comunitario, la scelta di disciplinare la materia dell’etichettatura dei prodotti alimentari risale già alla fine degli anni Settanta attraverso la direttiva 79/112/CEE, con la quale il legislatore fornì la prima chiave di armonizzazione in materia, applicabile ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Esistono disposizioni specifiche di etichettatura per determinate categorie di prodotti adottate dal legislatore UE per le peculiarità degli stessi, ed i prodotti biologici rientrano tra questi.

E’ il Regolamento (CE) n. 834/2007 a disciplinarne, in via generale, l’etichettatura, agli articoli 23-26. Ad esso si affianca il Regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità applicative del primo.

I regolamenti ed i Documenti a cui ci si riferisce quando si parla di biologico sono:

Regolamento CE 834/07 e CE 889/08 Regolamenti attualmente in vigore per l’Agricoltura biologica
Regolamento CE 271/10 Regolamento che definisce l’uso del logo europeo e modifica alcune norme di etichettatura.

Le fascette, le etichette, gli imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore costituiscono “etichetta”, pertanto le indicazioni relative al metodo di produzione biologico, devono sempre rispettare quanto previsto dai Reg. CE 834/07 e CE 889/08 ed essere autorizzate da un organismo di controllo a sua volta autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Mi.P.P.A.F.) (AIAB, 2008).

I consumatori devono essere consapevoli che l’agricoltura biologica è l’unica forma di agricoltura controllata in base a leggi europee e nazionali; non ci si basa su autodichiarazioni del produttore ma su di un Sistema di Controllo uniforme in tutta l’Unione Europea. Un azienda che volesse avviare la produzione biologica deve notificare la sua intenzione alla regione e ad uno degli Organismi di controllo certificati; tale Organismo procede all’ispezione con i propri tecnici specializzati che esaminano l’azienda e prendono visione degli appezzamenti, controllandone la corrispondenza con i documenti catastali, dei magazzini, delle stalle e di ogni altra struttura aziendale. Se dall’ispezione l’azienda risulta idonea si avvia un periodo di conversione, nel quale i terreni vengono disintossicati dai prodotti chimici usati in precedenza; solo concluso questo periodo, il prodotto può essere commercializzato come biologico. L’Organismo provvede a più ispezioni all’anno anche a sorpresa, e preleva campioni da sottoporre ad analisi; inoltre le aziende agricole che producono con il metodo biologico devono poi documentare ogni passaggio su appositi registri predisposti dal Ministero, per assicurarne la tracciabilità. Gli Organismi che possono effettuare i controlli e la certificazione delle produzioni biologiche sono riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, e sono sottoposti a loro volta al controllo dello stesso Ministero e delle regioni; in Italia sono nove: ICEA (ex AIAB), BIOAGRICERT, BIOS, C.C.P.C. , CODEX, ECOCERT, I.M.C. , QC&I, SUOLO E SALUTE, BIOZERT (AIAB, 2008).

Le indicazioni che si riferiscono al metodo di produzione biologico (biologico, bio, eco) dovranno necessariamente comparire sull’etichetta o sulla confezione, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. In particolare l’etichetta di un prodotto alimentare biologico deve contenere:

  • il codice ISO che identifica la nazione (IT);
  • il metodo di produzione (BIO);
  • il codice dell’organismo di controllo preceduto dalla dicitura: “Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali (Mi.P.A.A.F.);
  • il codice dell’operatore;
  • il riferimento all’ultimo certificato di conformità rilasciato con la data dell’ultima revisione (Cortobio, 2013).

Accanto a queste informazioni, è presente il luogo di coltivazione del/dei prodotti; le indicazioni previste sono: Agricoltura UE – per prodotti coltivati in uno dei paesi comunitari; Agricoltura non UE –  per prodotti coltivati in paesi terzi; Agricoltura UE / NON UE – per prodotti coltivati in parte in Europa e in parte in paesi terzi. Se un prodotto è costituito da ingredienti coltivati nello stesso paese (ad es. solo in Italia), la dicitura Agricoltura UE può essere sostituita dalla dicitura Agricoltura Italia.

Un’altra indicazione che dovrà necessariamente essere presente sulla confezione (per gli alimenti confezionati) sarà il logo comunitario.

Fonte: www.euroleaf.org

I requisiti del logo biologico (Euro leaf) sono stabiliti dal Reg. 889/2008; all’allegato XI dello stesso è possibile individuare le caratteristiche tecniche del logo medesimo.

Il logo europeo deve avere queste caratteristiche (AIAB, 2008): altezza almeno 9 mm; larghezza 13,5 mm; proporzione tra altezza e larghezza deve essere 1:1,5; per le confezioni molto piccole la dimensione minima può essere ridotta a 6 mm per l’altezza; il colore di riferimento in pantone è verde n. 376 e se usiamo la quadricromia il verde ottenuto con 50% ciano + 100% giallo. Il logo può essere stampato anche in bianco e nero quando non sia possibile farlo a colori. Il suddetto logo si deve apporre ai prodotti chiusi, confezionati ed etichettati, con una percentuale prodotto di origine agricola biologica di almeno 95%, ed è proibito nei prodotti con una percentuale inferiore. Tale logo può essere facoltativo per i prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi terzi, e lo stesso vale per i prodotti esportati dall’UE a paesi terzi. Il logo europeo può essere affiancato da loghi privati e da descrizioni e riferimenti testuali che descrivano l’agricoltura biologica, purchè tali elementi non vadano in contrasto con l’art. 58 del Regolamento.

 


© L’acquisto di prodotti alimentari biologici. Analisi di modelli estesi della Teoria del Comportamento Pianificato  – Dott. Filippo Barretta