Importazione di prodotti alimentari biologici da paesi terzi
Importazione di prodotti alimentari biologici da paesi terzi
L’importazione da Paesi Terzi di prodotti biologici è disciplinata dal Reg. (CE) n. 834/07, dal Reg. (CE) n. 889/08 e dal più recente Reg. (CE) n. 1235/08.
Secondo questi regolamenti, le importazioni di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi possono realizzarsi attraverso tre diverse modalità:
- importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza delle norme di produzione e del sistema di controllo alle disposizioni dell’Unione Europea è stabilita dalla Commissione. I Paesi in equivalenza, sono riportati nell’allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008, e successive modifiche e integrazioni (Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Svizzera, Tunisia, Stati Uniti, Nuova Zelanda);
- importazioni da operatori di Paesi terzi il cui metodo di produzione è valutato equivalente da Organismi di Controllo autorizzati dalla Commissione UE ad operare in determinati Paesi e per determinati gruppi di prodotto. L’elenco degli Organismi autorizzati nei diversi Paesi è riportato nell’allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/2008, e successive modifiche e integrazioni;
- per le importazioni che non rientrano nella fattispecie dei punti precedenti, per un periodo transitorio che è terminato il 30 giugno 2014, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008 (Sinab, Bio in cifre, 2014).