L’assistenza dello psicologo alle indagini difensive
L’assistenza dello psicologo alle difensive
Su autorizzazione dell’autrice Dott.ssa Chiara Vercellini, tratto da http://www.psicologiagiuridica.com/
Premessa
Le indagini difensive, ovvero il diritto di difendersi provando.
Tale diritto è uno dei principi cardine e maggiormente significativi, non solo di un ordinamento processuale penale di stampo accusatorio, ma anche di ogni ordinamento che voglia essere garantista e rispettoso del diritto alla difesa, nonché del principio del contraddittorio.
Un primo cenno di questa legge si ritrova nell’art. 38 disp. att. c.p.p. (Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova), ora abrogato, ma la codificazione delle indagini difensive è stata introdotta dalla legge 397 del 7 dicembre 2000, nel libro quinto del codice di procedura penale (Indagini preliminari e udienza preliminare), più precisamente all’articolo 327bis (Attività investigativa del difensore) e nel nuovo titolo VI bis, contenente gli articoli dal 391bis al 391decies, che ne disciplinano l’oggetto, le modalità e i termini.
La ratio si configura sia nell’estensione delle garanzie e per la realizzazione del principio di parità tra le parti del procedimento, sia nella ricerca e nell’individuazione di elementi di prova, attraverso le modalità previste dal codice, affinché possano essere introdotti nel processo penale.
Si evidenzia, in questo modo, il radicale cambiamento di metodologia di difesa che il codice Zanardelli (1989) propone, rispetto al codice Rocco del 1930: una difesa attiva, a partire dalla fase pre-processuale delle indagini preliminari, e non più una difesa passiva di attesa delle mosse del pubblico ministero, evidenziando, così, l’aspetto “dinamico” della difesa.
Al difensore vengono attribuiti molteplici poteri investigativi, che precedentemente erano riconosciuti esclusivamente alla pubblica accusa e sono imposte delle chiare regole di documentazione delle attività difensive svolte.
Tutto ciò al fine di garantire un grado di affidabilità pari a quello relativo ai risultati delle indagini che la pubblica accusa pone al vaglio del giudice.